PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Capo I
ALTA DIREZIONE
E CONTROLLI COSTITUZIONALI

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai sensi della presente legge si intende per:

          a) «Autorità delegata» il vicepresidente del Consiglio dei ministri delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri o il sottosegretario di Stato delle informazioni per la sicurezza delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

          b) «COPIS» il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza;

          c) «CIS» il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;

          d) «DIGIS» il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza;

          e) «AISE» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna;

          f) «AISI» l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna;

          g) «organismi informativi» il DIGIS, l'AISE e l'AISI;

          h) «ANS» l'Autorità nazionale per la sicurezza;

          i) «CTE» il Comitato tecnico esecutivo.

 

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      2. Nel caso di mancato conferimento della delega di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri esercita direttamente tutte le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità delegata.

Art. 2.
(Alta direzione e responsabilità).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, per le finalità indicate nel comma 1, le disposizioni inerenti all'organizzazione ed al funzionamento degli organismi informativi.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i dirigenti delle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7, 8 e 9 e, su designazione del CIS, il direttore esecutivo del DIGIS ed i direttori dell'AISI e dell'AISE. Il direttore esecutivo del DIGIS, i direttori dell'AISI e dell'AISE nonché i dirigenti di cui al presente comma decadono dalla carica dalla data del voto di fiducia al nuovo Governo, continuano tuttavia ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore e possono essere nuovamente nominati.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come ANS.

Art. 3.
(Autorità delegata).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 all'Autorità delegata, salvo il potere di direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni.

 

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      2. Non sono delegabili all'Autorità delegata le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, nonché la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sullo svolgimento dell'attività di quest'ultima.
      4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7 e 9 rispondono per l'esercizio delle loro funzioni direttamente all'Autorità delegata. Il dirigente preposto alla struttura per la tutela amministrativa della segretezza di cui all'articolo 8 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.
(Comitato interministeriale
delle informazioni per la sicurezza).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), quale organo di indirizzo, regolazione e controllo dell'attività degli organismi informativi.
      2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CIS:

          a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, l'indirizzo politico-amministrativo e gli obiettivi fondamentali da perseguire nell'ambito della politica informativa per la sicurezza, approva il piano dell'attività informativa predisposto dal DIGIS e ne verifica l'attuazione nei modi e tempi indicati dallo stesso CIS;

          b) esercita la vigilanza sugli organismi informativi e ne disciplina l'ordinamento;

          c) adotta regolamenti nei casi previsti dalla presente legge;

 

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          d) esprime il parere sulle questioni della politica delle informazioni per la sicurezza che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame;

          e) designa il direttore esecutivo ed i direttori dell'AISE e dell'AISI.

      3. Il CIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, nonché dall'Autorità delegata. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore esecutivo del DIGIS ovvero, in sua assenza, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione in oggetto.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, può integrare la composizione del CIS invitando alle riunioni anche i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del CIS possono essere in ogni caso chiamati a partecipare altri Ministri in aggiunta a quelli di cui al comma 3 e, senza diritto di voto, esponenti degli organismi informativi, nonché, per approfondimenti di situazioni specifiche, dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari, ed esperti.
      5. Il CIS è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il funzionamento del CIS è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso CIS.

Art. 5.
(Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza).

      1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura; è altresì

 

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contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al COPIS le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, ed i relativi titoli.
      3. Il COPIS può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del CIS di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5. Il COPIS può, altresì, disporre, ferma l'autorizzazione dell'Autorità delegata, l'audizione dei vertici degli organismi informativi di cui all'articolo 2, comma 3, su argomenti specifici e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi.
      4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al COPIS una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al COPIS i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.
      5. Il COPIS ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al COPIS, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.
      6. Qualora la trasmissione al COPIS di documenti o la comunicazione di notizie comporti la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il COPIS, qualora eccepisca sull'opposizione
 

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del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al COPIS ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il COPIS, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      8. Il COPIS può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il COPIS può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il COPIS accerta gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri.
      9. I membri del COPIS sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

Capo II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

Art. 6.
(Dipartimento governativo
delle informazioni per la sicurezza).

      1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS). Il DIGIS è posto alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata, coadiuva quest'ultima ed il Presidente del

 

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Consiglio dei ministri nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, anche al fine di assicurare l'unitarietà di programmazione, analisi ed azione delle agenzie di cui agli articoli 10, 11 e 12.
      2. Il DIGIS, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi del CIS e delle disposizioni dell'Autorità delegata, in particolare:

          a) coordina l'intera attività informativa per la sicurezza ed assicura l'unitarietà dell'attività svolta dalle agenzie operative;

          b) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dalle agenzie, dalle Forze di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati; redige punti di situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;

          c) elabora il progetto del piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle agenzie, e propone all'approvazione del CIS tale progetto nonché la ripartizione operativa tra le agenzie degli obiettivi previsti dal piano;

          d) garantisce lo scambio informativo tra le agenzie, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa (RIS Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, nonché con altri enti e amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa, nei modi stabiliti di concerto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri interessati;

          e) cura ed adegua il sistema statistico e informatico degli organismi informativi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli stessi organismi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica;

 

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          f) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi informativi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità delegata;

          g) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli organismi del sistema informativo;

          h) vigila sulla corretta applicazione dei criteri e delle disposizioni in materia di tutela amministrativa della segretezza;

          i) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli altri archivi.

      3. Al DIGIS è preposto un direttore esecutivo, alle dirette dipendenze dell'Autorità delegata. Il direttore esecutivo, in particolare:

          a) esercita le funzioni di segretario del CIS;

          b) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico;

          c) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore esecutivo e dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatta eccezione per i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9;

          d) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del DIGIS non compresi tra quelli di cui al comma 4 e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.

      4. I dirigenti di cui alla lettera c) del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore esecutivo e i responsabili delle strutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono nominati con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2.
      5. Al fine di consentire l'ottimale espletamento delle competenze previste dal presente articolo, è costituito presso il DIGIS un Comitato tecnico esecutivo (CTE) presieduto dall'Autorità delegata e

 

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composto dal direttore esecutivo del DIGIS, dai direttori delle Agenzie di cui agli articoli 11 e 12, dal Capo della polizia, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dal Capo reparto del RIS Difesa. Alle riunioni, ove necessario, possono essere invitati i dirigenti di altri Ministeri e di enti ed amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, interessati dalla ricerca informativa.

Art. 7.
(Controllo interno).

      1. Il controllo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 è rivolto in particolare a verificare:

          a) il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché degli indirizzi e delle direttive del CIS, del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata;

          b) l'impiego di risorse e di personale;

          c) la gestione dei fondi riservati, su disposizione dell'Autorità delegata;

          d) la tenuta e la gestione degli archivi;

          e) la tutela amministrativa della segretezza.

      2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto secondo un programma approvato dal CIS e sulla base delle direttive impartite dall'Autorità delegata. È fatta salva la possibilità di compiere ispezioni, anche al di fuori della programmazione, in presenza di particolari circostanze o, comunque, su autorizzazione dell'Autorità delegata. L'attività ispettiva è preclusa relativamente alle operazioni in corso, salvo che in presenza di specifici motivi espressamente indicati nella richiesta.
      3. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato da una apposita struttura, organizzata in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia e obiettività di giudizio.
      4. Il soggetto preposto alla struttura di cui al comma 3 risponde per l'esercizio

 

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delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata, cui presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle difficoltà incontrate nell'espletamento della stessa nonché sulla rispondenza dell'organizzazione degli organismi informativi ai compiti assegnati. La relazione è trasmessa anche al direttore esecutivo del DIGIS.
      5. Gli addetti alla struttura di cui al comma 3 sono scelti sulla base di prove che assicurano elevata selezione, sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato periodo di addestramento, hanno accesso a tutti gli atti e documenti, anche classificati, conservati o comunque detenuti dagli organismi informativi o da enti pubblici, sono tenuti al segreto su ogni aspetto della loro attività e sulle notizie apprese nell'esercizio o a causa dello svolgimento della stessa, possono avvalersi delle altre strutture del DIGIS, non possono provenire dall'attività operativa né essere successivamente destinati a quest'ultima attività.
      6. Per un periodo iniziale di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ispettori possono provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma restando l'impossibilità della loro riassegnazione agli stessi organismi.

Art. 8.
(Tutela amministrativa della segretezza).

      1. La tutela amministrativa della segretezza, di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 6, comprende:

          a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale ANS, a tutela del segreto di Stato;

          b) lo studio, la consultazione e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di quanto coperto da classifica di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alle informazioni sulla produzione industriale, sulle infrastrutture e sulle installazioni di

 

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interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, sulle comunicazioni e sui sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

          c) il rilascio ed il ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) per l'accesso a notizie, atti, documenti e ad ogni altra cosa cui è attribuita una classifica di segretezza, nonché per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici.

      2. L'attività di cui al comma 1 è svolta da una apposita struttura del DIGIS. Il dirigente preposto a quest'ultima risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 9.
(Archivi del sistema informativo).

      1. L'archivio storico del DIGIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche riservate, compiute dagli organismi informativi, nonché le autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 19.
      2. L'archivio centrale del DIGIS conserva i dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. A tale archivio sono trasmessi senza ritardo i dati di cui dispongono gli archivi delle agenzie di cui all'articolo 10, ivi compresi i dati originati dai centri operativi; la trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
      3. Gli archivi delle agenzie di cui al comma 2 cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.
      4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea.
      5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti,

 

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adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Gli schemi dei regolamenti sono preventivamente trasmessi al COPIS per il parere, da esprimere entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati. Con gli stessi regolamenti sono stabilite le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità per la loro conservazione e consultazione.
      6. Il responsabile della struttura preposta agli archivi del DIGIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'Autorità delegata.

Art. 10.
(Agenzie delle informazioni).

      1. Le agenzie delle informazioni sono gli organismi informativi con funzioni operative e sono sottoposte alla vigilanza del CIS. Le agenzie rispondono direttamente all'Autorità delegata che attua gli indirizzi del CIS anche avvalendosi del DIGIS. L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS.
      2. Le agenzie hanno autonomia organizzativa, contabile e finanziaria da esercitare nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.
      3. Le agenzie agiscono in cooperazione tra loro e in coordinamento con i competenti organi dell'amministrazione della difesa e delle Forze di polizia; forniscono continue informazioni al DIGIS; danno esecuzione al piano di ricerca informativa e mantengono i rapporti operativi con gli analoghi organismi degli altri Paesi.
      4. Negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione e cooperano, altresì, su disposizione dell'Autorità

 

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delegata, alla tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e dei loro beni.
      5. L'AISE e l'AISI dispongono di propri centri operativi, rispettivamente, all'estero e nel territorio nazionale. Ciascuna agenzia può chiedere di avvalersi dei centri operativi dell'altra, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS. Con le stesse modalità sono costituiti, in un'ottica di integrazione e semplificazione operativa, centri operativi unici.
      6. Alle agenzie è preposto un direttore responsabile della gestione tecnico-operativa, nominato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2. In particolare il direttore di ciascuna agenzia:

          a) propone all'Autorità delegata la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          b) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'agenzia, non compresi tra quelli di cui alla lettera a);

          c) riferisce costantemente all'Autorità delegata sull'attività svolta dall'agenzia e presenta alla stessa Autorità un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'agenzia.

      7. Il vice direttore e i capi reparto di cui alla lettera a) del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 11.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza esterna).

      1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) opera all'estero per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero, soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali e, in

 

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collaborazione con l'AISI per esigenze connesse all'attività svolta all'estero, anche sul territorio nazionale. L'AISE fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e dell'amministrazione della difesa nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.

Art. 12.
(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza interna).

      1. L'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) opera nel territorio nazionale per difendere la Repubblica e le sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione e da ogni forma di eversione, provenienti dall'interno del territorio nazionale.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in collaborazione con l'AISE per esigenze connesse all'attività svolta sul territorio nazionale, anche all'estero. L'AISI fornisce, altresì, supporto informativo agli organi di Governo e alle Forze di polizia nei settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del CIS e sentito il COPIS.

Art. 13.
(Competenze dei Ministri della difesa,
dell'interno e degli affari esteri).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, dispone l'impiego delle agenzie ai sensi dell'articolo 10 a supporto, rispettivamente, delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Ministero degli affari esteri con riferimento a specifiche operazioni volte a tutelare l'indipendenza e l'integrità dello Stato e la legalità repubblicana.
      2. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e

 

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dell'interno dispongono l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate e delle Forze di polizia a sostegno dell'attività di ricerca informativa delle agenzie. Per quanto attiene all'AISE, la cooperazione è effettuata, in particolare, attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari.
      3. I direttori dell'AISI e dell'AISE riferiscono costantemente, rispettivamente, ai Ministri dell'interno e della difesa sull'attività svolta e presentano agli stessi Ministri il rapporto di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 10; riferiscono inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze sulle attività e le materie relative alle sue competenze.
      4. Il Ministro della difesa, d'intesa con l'Autorità delegata, assicura il necessario collegamento tra il RIS Difesa e l'AISE.

Capo III
PERSONALE

Art. 14.
(Ordinamento del personale).

      1. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina, altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
      2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso al COPIS, prima dell'adozione, per il parere; decorso inutilmente il termine di quaranta giorni

 

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dalla ricezione, il regolamento è comunque emanato.
      3. Il contingente di cui al comma 1 è composto da:

          a) dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi nella percentuale massima pari al 70 per cento del contingente medesimo;

          b) dipendenti civili e militari dello Stato, collocati, con il loro consenso e con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, fuori ruolo o in soprannumero dall'amministrazione di appartenenza alle dipendenze degli organismi informativi;

          c) personale assunto con contratto a tempo determinato.

      4. Per il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 3 il regolamento di cui al comma 1 determina la durata massima del rapporto alle dipendenze degli organismi informativi, in misura non superiore a sei né inferiore a tre anni. Il personale di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi, chiamato nominativamente ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, resta alle dipendenze dell'organismo informativo per il tempo della durata in carica dei vertici medesimi e cessa comunque alla cessazione di questi ultimi.

Art. 15.
(Reclutamento).

      1. Al reclutamento del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 si provvede mediante procedure selettive riservate ai dipendenti civili o militari dello Stato in possesso di determinati requisiti; al reclutamento del personale di cui al medesimo comma 3, lettera c), si provvede con speciali procedure concorsuali, che garantiscano un'adeguata pubblicità ed un'effettiva partecipazione competitiva.
      2. La chiamata diretta nominativa è consentita, per i rapporti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 14, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo e, comunque,

 

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non oltre l'uno per cento del contingente di cui al citato comma 1, solo per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione; essa è comunque vietata per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo che per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto ai vertici degli organismi informativi.
      3. Il reclutamento è, in ogni caso, subordinato agli accertamenti sanitari, ai test psico-fisici e psico-attitudinali ed alla verifica dei requisiti culturali, professionali e tecnici volti a verificarne l'idoneità al servizio, in relazione alle funzioni da espletare.
      4. È consentito il conferimento di incarichi ad esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a due anni, rinnovabili non più di due volte. È vietato l'affidamento di incarico ai sensi del presente comma a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dagli organismi informativi.
      5. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina le procedure di selezione e la composizione delle commissioni di concorso, in modo da garantire trasparenza, obiettività ed indipendenza di valutazione. Il regolamento può prevedere distinti titoli di ammissione alla selezione o al concorso per le diverse qualifiche o posizioni previste dal regolamento medesimo.
      6. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      7. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 sono nulle di diritto e determinano la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte.
      8. Alla scadenza dei rapporti di cui al comma 4 dell'articolo 14 il personale addetto
 

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agli organismi informativi è ammesso ad esercitare l'opzione per il passaggio nel ruolo degli organismi informativi, se l'amministrazione lo consente e sempre che sussistano i requisiti di carriera e attitudinali, previsti dal regolamento di cui al comma 1 del citato articolo 14. Il passaggio in ruolo a seguito di opzione è in ogni caso consentito nei limiti della percentuale massima del contingente addetto agli organismi informativi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14.
      9. In sede di prima attuazione e comunque entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le selezioni per l'accesso alle categorie di personale di cui al comma 3 dell'articolo 14 sono riservate, distintamente per ciascuna categoria, al personale in servizio. In caso di mancato superamento della prova di selezione entro il predetto termine, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è restituito all'amministrazione di appartenenza o, in caso di appartenenza al ruolo degli organismi informativi, è trasferito ad altra amministrazione dello Stato, con la qualifica derivante dall'allineamento di cui al comma 1 dell'articolo 16. Al medesimo personale, che ha maturato l'anzianità minima, è assicurato il pensionamento secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.
(Stato giuridico ed economico).

      1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia previste dallo stesso regolamento, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui allo stesso comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari.
      2. Al personale degli organismi informativi è, altresì, attribuita una speciale

 

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indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte, fissata in misura non inferiore al 50 per cento né superiore al doppio dello stipendio tabellare corrisposto dall'organismo informativo.
      3. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina il compenso per gli incarichi di collaborazione, sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
      4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14. È escluso, in caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.
      5. Al momento della restituzione alle amministrazioni di provenienza è erogata un'indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi informativi. Analoga indennità è corrisposta, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, al personale a contratto che non ha presentato la domanda di opzione di cui al comma 8 dell'articolo 15.
      6. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 disciplina, altresì, la progressione giuridica ed economica nell'ordinamento degli organismi informativi e gli eventuali riflessi nell'ambito di detti organismi della progressione giuridica ed economica nelle amministrazioni di appartenenza; le modalità di periodica verifica del possesso dei requisiti di appartenenza agli organismi informativi; la cessazione dal rapporto o l'impiego in altra attività in caso di esito negativo delle verifiche; l'istituto della dipendenza di infermità da causa di servizio e le connesse provvidenze economiche; il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi come lavoro particolarmente usurante ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.
 

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      7. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce, altresì, i casi, i criteri e le modalità di rientro, nelle amministrazioni di appartenenza, del personale in servizio presso gli organismi di informazione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 15.
      8. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è a tutti gli effetti equipollente a quello prestato nell'amministrazione dello Stato. La progressione giuridica ed economica nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, per il personale nella posizione di fuori ruolo o in soprannumero, segue le regole ordinarie, salve le deroghe espressamente previste dalla presente legge; a tale fine i servizi resi alle dipendenze degli organismi informativi sono equiparati a quelli prestati alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza intendendosi sostituiti i superiori gerarchici di detti organismi a quelli dell'amministrazione di appartenenza.
      9. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti, coerentemente alle esigenze funzionali degli organismi informativi.
      10. È facoltà dell'amministrazione interrompere in ogni momento e, in caso di rapporto contrattuale, decorsi tre anni dall'inizio, il rapporto di dipendenza, di ruolo o non di ruolo, salvi i provvedimenti connessi ad inadempienze o responsabilità disciplinari. La cessazione, inoltre, consegue di diritto al mancato superamento delle prove di idoneità.
      11. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 stabilisce la connessione tra i provvedimenti di cessazione dal servizio alle dipendenze degli organismi informativi e i procedimenti disciplinari di competenza dell'amministrazione di appartenenza.
      12. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, inoltre, le incompatibilità preclusive del rapporto con gli organismi di informazione, anche in relazione alla natura degli incarichi ricoperti e delle attività svolte, ed i conseguenti obblighi di dichiarazione a carico
 

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degli aspiranti al reclutamento. In particolare il predetto regolamento prevede le incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti degli organismi informativi, eccettuato il caso del concorso. In nessun caso detti organismi possono avere alle loro dipendenze o avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. È, altresì, vietato il reclutamento di coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione. La violazione delle disposizioni sulle incompatibilità, oltre ad ogni altra conseguenza prevista dalle vigenti disposizioni, è sanzionata con l'anticipata risoluzione del rapporto.
      13. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 14 determina, altresì, le incompatibilità derivanti dal rapporto con gli organismi informativi, anche successivamente alla cessazione del rapporto medesimo e per un periodo di cinque anni; in caso di violazione di quest'ultimo divieto, oltre alle sanzioni penali eventualmente applicabili, è irrogata una pena pecuniaria pari, nel minimo, a 25.823 euro e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito in violazione del divieto.
      14. Il personale che presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Capo IV
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

Art. 17.
(Norme di organizzazione e di funzionamento).

      1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si

 

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applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.
      2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, previa deliberazione del CIS, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione ed il funzionamento del DIGIS e sono previste le forme di collaborazione tra quest'ultimo, le Forze di polizia e le altre amministrazioni.
      3. All'organizzazione ed al funzionamento delle agenzie delle informazioni si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 10.

Art. 18.
(Spese per gli organismi informativi).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un'apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CIS, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al COPIS.

 

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      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di contabilità degli organismi informativi, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti su proposta dei responsabili degli organismi informativi, per la parte di rispettiva competenza;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIS al quale partecipa il Ministro dell'economia e delle finanze; il rendiconto è inviato, per il controllo della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso gli organismi informativi; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso gli organismi informativi dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, eccetto gli atti di gestione posti in essere dal funzionario delegato, sottoposti al controllo successivo;

          c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio centrale del bilancio sono tenuti al rispetto del segreto;

          d) gli atti di gestione delle spese riservate sono assunti esclusivamente dagli organi preposti agli organismi informativi, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale all'Autorità delegata;

          e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al COPIS, cui è presentata, altresì,

 

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una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 9.

TITOLO II
GARANZIE FUNZIONALI E ALTRE
DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 19.
(Garanzie funzionali).

      1. Fatte salve le cause generali di esclusione del reato, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nel presente articolo, pone in essere condotte costituenti reato che non configurano delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubbliche, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale realizzati mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
      2. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nel comma 1 sono svolte da persone non addette agli organismi informativi ed il ricorso a queste ultime è indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.
      3. La causa di non punibilità prevista dal comma 1 si applica quando la condotta costituente reato:

          a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali nell'ambito e in attuazione di operazione previamente autorizzata;

 

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          b) è necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione e adeguata al raggiungimento di questi ultimi.

      4. L'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 3 è concessa dall'Autorità delegata, su richiesta del direttore dell'agenzia interessata. L'Autorità delegata, qualora ne ravvisi la necessità, può sempre modificare o revocare i provvedimenti adottati; in quest'ultimo caso le attività in corso sono immediatamente sospese.
      5. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nei commi 1 e 2 è iniziato un procedimento penale, il direttore dell'agenzia interessata, accertata la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3, oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga che ricorra detta causa di non punibilità, richiede l'archiviazione del procedimento al giudice, che emette i conseguenti provvedimenti. Qualora il giudice, anche in conformità alle richieste del procuratore della Repubblica, non ritenga sussistenti le condizioni di applicazione della causa speciale di non punibilità, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la sussistenza della predetta causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro due mesi all'autorità giudiziaria, indicandone i motivi, salvo che ravvisi la necessità di opporre, nello stesso termine, il segreto di Stato, secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.
      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale verifica se le condotte, tenendo conto delle trasformazioni e degli adattamenti subiti nel corso delle operazioni, anche se modificativi di contenuti essenziali, sono state tenute nel rispetto dei presupposti e delle procedure indicati nei commi da 3 a 5. Nei casi indicati nel comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al comitato di formulare un ulteriore, motivato parere, prima di decidere sulla conferma della causa di non punibilità. Il comitato è

 

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composto da tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili.
      7. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita, dall'addetto agli organismi informativi o dalla persona da questi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o del fermo o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e l'indagato è accompagnato negli uffici della polizia giudiziaria, per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica ne è immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
      8. La documentazione relativa alle attività, alle procedure e ai provvedimenti previsti dal presente articolo è conservata con i modi previsti dal regolamento di organizzazione, unitamente alla documentazione delle spese.
      9. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 20.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio nei citati organismi per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
      2. Ove necessario allo svolgimento di particolari compiti o per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di

 

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agente di pubblica sicurezza può essere attribuita agli addetti agli organismi informativi, per non oltre sei mesi rinnovabili, dall'Autorità delegata, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del direttore esecutivo del DIGIS, nei casi di urgenza formulata anche in forma orale e confermata per iscritto entro quarantotto ore.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori.
      4. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione dell'Autorità delegata, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.

Art. 21.
(Identità di copertura).

      1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi informativi, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il DIGIS e l'agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della loro validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito ai sensi delle vigenti disposizioni penali.

 

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Art. 22.
(Attività simulata).

      1. Il direttore esecutivo del DIGIS, previa comunicazione all'Autorità delegata, può autorizzare l'esercizio di attività economiche da parte di addetti agli organismi informativi, in qualunque forma, sia all'interno che all'estero. Il consuntivo dell'operazione è allegato al rendiconto dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
      2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa al COPIS.

Art. 23.
(Riservatezza a tutela del personale).

      1. Quando devono essere assunte, in un qualunque atto, le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona stessa. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle forme e delle modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO III
TUTELA DEL SEGRETO

Art. 24.
(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza

 

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eventualmente attribuita ai sensi dell'articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un danno grave all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, nonché agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
      2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale. Nei confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti o all'identità degli addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi, nonché con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla struttura organizzativa ed alle modalità operative degli organismi informativi il vincolo cessa dopo trent'anni, salvo che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del vincolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. Ove la sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con l'autorità estera competente.
 

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Art. 25.
(Tutela del segreto di Stato).

      1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 202. -(Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
      2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
      3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
      4. Qualora entro sessanta giorni della notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
      5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto oggetto del segreto stesso.
      6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel

 

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corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».

Art. 26.
(Classifiche di segretezza).

      1. La classifica di segretezza è apposta, o elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo, anche dall'estero, la notizia, ovvero è responsabile della cosa.
      2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, confidenziale. Le classifiche di riservatissimo, di riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di confidenziale.
      3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato.
      4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
      5. La classifica di confidenziale è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 3 e 4, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
      6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle parti che devono essere classificate e del

 

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grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.
      7. La classifica di segretissimo è declassificata a segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione ed a quella di confidenziale decorsi altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è declassificata a quella di confidenziale decorsi cinque anni dalla data di apposizione e decorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. Il vincolo della classifica di confidenziale cessa con il decorso di cinque anni dalla data di apposizione. All'atto della classifica, il soggetto che procede può comunque stabilire termini inferiori a quelli di cui al presente comma. Non sono soggetti alla declassificazione automatica prevista dal presente comma gli atti, i documenti e le cose di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24. Il vincolo, in questi ultimi casi, cessa con il decorso di trenta anni, salvo che eccezionali ragioni giustifichino il mantenimento della classifica ai sensi del comma 8 del presente articolo.
      8. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica, dal soggetto che ha proceduto alla classifica con provvedimento motivato. Il medesimo soggetto procede alla declassifica o all'abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel presente articolo, risultino venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di ANS, il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, altresì, i soggetti cui è conferito il potere di classifica, i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica, i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
 

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Art. 27.
(Nulla osta di segretezza).

      1. L'ufficio di cui all'articolo 8, comma 2, istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di nulla osta di segretezza (NOS).
      2. Il NOS ha la durata di sei anni.
      3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altra cosa classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.
      4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire al DIGIS ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.
(Disposizioni in materia finanziaria).

      1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS Difesa.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai regolamenti di cui al capo III del titolo I, non possono eccedere il complesso

 

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delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 29.
(Modifica dell'articolo 256 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. Si applica il comma 6 dell'articolo 202».

Art. 30.
(Abrogazione di disposizioni precedenti).

      1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 26 della presente legge, è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
      2. In tutte le disposizioni in cui compaiono riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla presente legge ed in particolare: i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale di tale Comitato, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) si intendono operati, rispettivamente,

 

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al Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), al Comitato tecnico esecutivo (CTE), al Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), all'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI).

Art. 31.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.